Con Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015 l’ANAC, in relazione alla stipula dei contratti d’appalto, ha fornito alcuni chiarimento in materia di forma dei contratti pubblici, precisando come anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, deve essere redatta in modalità elettronica.
Sul punto si ricorda come, con il D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, il legislatore ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica” nella stipula dei contratti d’appalto, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.