Con sentenza n. 1110 del 26 ottobre 2012 il Tribunale di Vicenza risolve una controversia in materia di contratti derivati.
Fra i temi affrontati si segnala la valutazione in concreto svolta dal Tribunale relativamente al rispetto degli obblighi di adeguatezza da parte della banca.
Nel caso di specie, tutti i moduli d’ordine predisposti dalla banca riportavano la seguente dicitura: “SEGNALAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ORDINE. Il cliente, preso atto che la Banca lo ha informato con riferimento all’art. 29 della Delibera CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998, che l’operazione in oggetto non è adeguata e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, RICHIEDE, nonostante ciò l’effettuazione dell’operazione come innanzi disposta”. Tale dicitura era seguita dalla sottoscrizione del legale rappresentante della società.
Secondo il Tribunale, dette circostanze non risultano idonee a provare il corretto adempimento, da parte della banca, degli obblighi di preventiva comunicazione dell’inadeguatezza dei contratti conclusi.
Come si legge nella sentenza “la valenza della sottoscrizione è, difatti, talmente svilita dal fatto di essere apposta su di un modulo prestampato e, nel contempo, dopo una frase connotata da genericità assoluta, al punto da rendere incomprensibili sia le informazioni che sarebbero state date sia le ragioni in base alle quali sarebbe stata segnalata l’inadeguatezza dell’operazione, che la stessa convenuta non le attribuisce alcun peso”.