La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2278 del 5 agosto 2024 (Pres. Raineri, Cons. Rel. D’Anella), si è pronunciata in materia di contratti derivati, ovvero, in particolare, sui c.d. scenari probabilistici negli swap di copertura.
La Corte d’Appello afferma, come principio generale, che l’informativa sui c.d. scenari probabilistici di cui alla sentenza SS.UU. 8770/2020, non è rilevante per i contratti derivati plain vanilla, con ciò discostandosi dalle Sezioni Unite.
Questi i principi di diritto che emergono dal testo della pronuncia in esame:
In due contratti di Interest rate swap e sottostante finanziamento, tecnicamente correlati, l’interruzione della relazione di copertura, per valori dell’Euribor inferiori ad una certa soglia, non determina il venire meno della funzione di copertura indicata dalla Consob nella Comunicazione n. 99013791 del 26.2.1999.
L’omessa informativa in merito agli scenari probabilistici, di cui a SS.UU. 8770/2020, non assume rilevanza quando il contratto in derivati del quale si controverte è rappresentato da un’operazione plain vanilla di obiettiva semplicità, nella quale gli esiti attesi sono immediatamente verificabili (ad esempio, esaminando la tendenza dei tassi euribor, pubblicati su siti internet facilmente accessibili).
Quando l’Istituto di Credito indica tutti i costi dell’operazione, distinguendo la componente remunerativa della Banca e la componente di copertura del rischio di mercato, in assenza di costi ulteriori, il mark to market si ha per chiaramente esplicitato nel contratto.
I compiti dell’amministratore, diretti all’attuazione dell’oggetto sociale includono anche quelli, strettamente connessi, inerenti la gestione economico-finanziaria della società, che comprendono anche la stipulazione di contratti di locazione finanziaria e in derivati.