WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Contratti di assicurazione: non sono vessatorie le clausole che limitano temporalmente la garanzia

10 Luglio 2012

Cassazione Civile, Sez. II, 26 giugno 2012, n. 10619

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 10619 del 26 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, e quindi vessatorie ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.

Con la conseguenza che non hanno certamente carattere vessatorio quelle clausole che mirino soltanto a delimitare l’oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter