Con la sentenza n. 10619 del 26 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, e quindi vessatorie ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Con la conseguenza che non hanno certamente carattere vessatorio quelle clausole che mirino soltanto a delimitare l’oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati.