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Contratti di assicurazione poliennali: obbligatorio evidenziare lo sconto in polizza e l’impossibilità di recedere

7 Novembre 2013

Con lettera al mercato del 05 novembre 2013, l’IVASS ha sancito l’obbligo per le imprese di assicurazione, in caso di contratti di assicurazione poliennali nei rami danni, di indicare in polizza, in modo specifico e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata per il contratto, nonché di dare evidenza della circostanza che, a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

L’art. 21, comma 3, della legge n. 99/2009, in materia contratti pluriennali, ha infatti eliminato la facoltà per l’assicurato di recedere annualmente, prevedendo che l’impresa, in alternativa ad una copertura di durata annuale, possa proporre una copertura di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni.

Nella prassi è emerso che, solitamente, le imprese non riportano in polizza la misura dello sconto né richiamano espressamente la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non ha il diritto di recesso per i primi cinque anni; in altri casi le imprese fanno dichiarare all’assicurato di avere beneficiato di una riduzione di premio, senza indicarne le conseguenze. Quando il consumatore chiede di recedere, le imprese eccepiscono l’impossibilità di accordare il recesso, in quanto il contratto ha beneficiato dello sconto previsto dalla norma.

Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza sanciti, nelle relazioni con i contraenti e gli assicurati, dall’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, l’IVASS ha precisato quindi che, d’ora in poi, le imprese di assicurazione dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni.


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