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Giurisprudenza

Contratti di credito in valuta estera: sull’abusività della clausola che trasferisce l’intero rischio di cambio sul consumatore

4 Maggio 2018

Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 22 febbraio 2018, C-119/17 – Pres. Rosas, Rel. Prechal

Di cosa si parla in questo articolo
Sui Mutui in Franchi svizzeri ai consumatori parlerà la Prof.ssa Maddalena Semeraro nel Convegno del 28 giugno a Milano sulla tutela del cliente bancario e finanziario. Per maggiori informazioni cfr. contenuti correlati.

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, una clausola inserita in un contratto di credito stipulato in una valuta estera tra un professionista e un consumatore senza essere stata oggetto di un negoziato individuale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il credito deve essere restituito in tale medesima valuta, poiché tale clausola fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto.

Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che la clausola di un contratto di credito, come quella di cui al procedimento principale, in conseguenza della quale l’intero rischio di cambio è trasferito sul mutuatario, e che non è redatta in maniera trasparente, in modo che il mutuatario non è in grado di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche della conclusione di tale contratto, può essere ritenuta abusiva dal giudice nazionale in sede d’esame di tale clausola, qualora si constati che, in contrasto con il requisito della buona fede, questa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio, valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

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