Con Provvedimento n. 24009 (Bollettino 74 n. 43 del 12 novembre 2012) l’Antitrust ha sanzionato una pratica commerciale scorretta riconducibile al comportamento di una società che, nel far concludere contratti di finanziamento nella forma del prestito personale o finalizzato all’acquisto di beni e servizi presso i rivenditori convenzionati, non ha fornito adeguatamente informazioni ai consumatori sul fatto che la sottoscrizione del contratto comportasse la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta di credito.
Nello specifico è emerso che, a fronte di uno schema contrattuale utilizzato, presso le filiali, per il prestito personale (che implicava la sottoscrizione, opzionale, di un’apposita richiesta, graficamente posta all’interno di un box, della linea di credito), la sottoscrizione di un contratto, presso i rivenditori convenzionati, di un prestito finalizzato, implicava la mera presa d’atto, seppur graficamente evidenziata, della facoltà del professionista di concedere una linea di credito con carta, senza richiederne una specifica approvazione.
Il consumatore poteva sì finanziare l’acquisto di un bene o servizio presso un rivenditore convenzionato, senza poter però “sottrarsi” alla “richiesta” della linea di credito revolving, posto che il contratto, per come strutturato, non prevedeva la possibilità di richiedere esclusivamente la concessione di un prestito finalizzato all’acquisto, ragione primaria per cui il consumatore si rivolge al professionista per il tramite dell’esercente convenzionato.
I consumatori, quindi, non potevano dirsi adeguatamente informati della circostanza che la sottoscrizione del contratto comportasse la richiesta, oltre al prestito finalizzato all’acquisto del bene o servizio, di una linea di credito revolving utilizzabile anche con carta di credito (caratterizzata da specifiche condizioni economiche), dovendosi per ciò ritenere ingannevole l’informativa loro fornita.