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Giurisprudenza

Contratti di mutuo denominati in valuta estera: ammissibili requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo

5 Giugno 2018

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 31 maggio 2018, C-483/16 – Pres. Ilešič, Rel. Prechal

Di cosa si parla in questo articolo
Sui Mutui in Franchi svizzeri ai consumatori parlerà la Prof.ssa Maddalena Semeraro nel Convegno del 28 giugno a Milano sulla tutela del cliente bancario e finanziario. Per maggiori informazioni cfr. contenuti correlati.

1) L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, esso non osta a una normativa nazionale che stabilisca requisiti procedurali specifici, come quelli in esame nel procedimento principale, per ricorsi proposti da consumatori che hanno stipulato contratti di mutuo denominati in valuta estera contenenti una clausola che prevede una differenza tra il tasso di cambio applicabile all’erogazione del mutuo e quello applicabile al suo rimborso e/o una clausola che prevede un’opzione di modifica unilaterale che consente al mutuante di aumentare gli interessi, le spese e i costi, purché l’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute in un siffatto contratto consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in mancanza di tali clausole abusive.

2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero.

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