Il richiamo all’Euribor nella determinazione del tasso degli interessi del mutuo non incorre nella violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990, in quanto, benché l’entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.
I destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni perpetrate da un gruppo di imprese bancarie. Ed infatti, la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi soggetti sulla base di dette intese.