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Contratti di sviluppo: in GU le modalità di riparto delle risorse

6 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2022 recante modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021.

Le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, sono destinate:

  • per euro 380.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;
  • per euro 120.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all’Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo turistici e che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;
  • per euro 770.000.000,00: alle istanze di accordo di sviluppo di cui all’art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente
  • direttiva, nonché’ a quelle – aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo – già presentate all’Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021; agli accordi di programma di cui all’art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;
  • per euro 100.000.000,00 alle istanze di accordo di programma di cui all’art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, già presentate all’Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo.
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