Con sentenza n. 6760 del 07 aprile 2016 la Cassazione ha precisato che l’art. 4 del d.lgs. n. 170 del 2004 in materia di contratti di garanzia finanziaria, il quale prevede che, al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, “anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione”, di procedere, osservando le formalità previste nel contratto, tra l’altro: “a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita”, deve ritenersi applicabile, in relazione al momento dell’escussione, anche a garanzie pignoratizie previamente costituite rispetto all’entrata in vigore della normativa, secondo il criterio generale (procedimentale) tempus regit actum.
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