Con Comunicato del 7 ottobre 2020, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni in merito al mantenimento dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite nel caso di autorizzazione alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 104 del regio decreto n. 267/1942 e all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
In particolare, evidenzia l’ANAC, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della legge fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.