Con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 23 ottobre 2019, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità delle clausole del Bando-tipo n. 1 (relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria), previsto dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, con le novità introdotte dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge del 14 giugno 2019 n. 55 che ha modificato diverse disposizioni del codice dei contratti pubblici richiamate dal citato Bando-tipo in esame.
La riforma avviata dal d.l. 32/2019 deve essere completata mediante l’adozione del regolamento unico di attuazione del d.lgs. 50/2016, pertanto, l’Autorità si è riserva di modificare il Bando-tipo in esame all’esito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento governativo e terrà conto anche delle eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs. 50/2016.
A tal fine, essendo necessario valutare l’impatto della regolazione, l’Autorità intende avviare un monitoraggio presso le stazioni appaltanti, attraverso la somministrazione di un apposito questionario sull’utilizzo del Bando-tipo.
Nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1, al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, l’ANAC ha indicato le clausole del citato bando che devono reputarsi sospese o non conformi alle disposizioni sopra richiamate.