Con Risposta n. 246 del 5 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale in materia d’imposta di registro applicabile ai contratti pubblici di appalto sottoscritti nell’ambito dei settori speciali e, contenenti la clausola penale (Accordi Quadro e relativi Contratti Applicativi).
In particolare, evidenzia l’Agenzia, per quanto riguarda la misura dell’imposta di registro dovuta in sede di registrazione del Contratto Applicativo:
- in relazione alle disposizioni relative alla Clausola Penale trova applicazione la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all’articolo 27 del TUR secondo cui “Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa”. La Clausola Penale, infatti, non opera diversamente da una condizione sospensiva: gli effetti di quest’ultima sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto (quello, futuro ed incerto, dedotto in condizione ovvero l’eventuale ritardo/inadempimento se si tratta di clausola penale). Inoltre, il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l’obbligazione (tardività/inadempimento) e quindi l’ulteriore liquidazione d’imposta “devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono” ai sensi dell’articolo 19 del TUR, con dell’imposizione proporzionale con aliquota del 3 per cento (ai sensi dell’articolo 9, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR), al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione (ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del TUR);
- relativamente alle altre disposizioni del contratto, relative a prestazioni soggette ad IVA, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 40 del TUR a mente del quale: “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”. Detto trattamento è applicabile anche alla Clausola sugli Interessi di Mora inserita nel Contratto Applicativo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012.
L’accordo quadro non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del TUR e che potrà essere registrato volontariamente ai sensi dell’articolo 8 del TUR.