Con la Risposta n. 145/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in materia di imposta di registro, l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” è applicabile anche nel caso di acquisto a favore di terzi, a condizione che, nell’atto, il terzo beneficiario dichiari – contestualmente al possesso dei requisiti per l’agevolazione – di voler profittare della stipulazione in proprio favore.
Il caso riguardava una madre che aveva acquistato una quota indivisa del 50% di un appartamento dal coniuge, trasferendo gli effetti del contratto a favore del figlio minore.
Il figlio, tramite i genitori quali legali rappresentanti (ex art. 320 c.c.), aveva dichiarato di possedere i requisiti per l’agevolazione “acquisto prima casa” ai fini dell’imposta di registro.
Successivamente, la madre decideva di revocare la disposizione, rimanendo quindi l’unica titolare del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 1411, comma 3 c.c., secondo cui “in caso di revoca della stipulazione, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante”.
Tale revoca, in particolare, è possibile fintantoché il terzo non dichiari di voler profittare della disposizione a suo favore, come previsto dal comma 2 della stessa disposizione.
Nel caso in esame, l’atto di acquisto difettava di tale dichiarazione del minore (sia pure per il tramite dei genitori quali legali rappresentanti).
Pertanto, trova applicazione l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro, poiché gli effetti del contratto, dopo la revoca, si sono consolidati in capo all’originaria acquirente.
Infatti, la revoca della disposizione ha comportato che l’acquisto in capo al figlio minore non era definitivo e che, pertanto, l’agevolazione (i.e. l’aliquota ridotta per l’acquisto della “prima casa”) non poteva essere applicata.