In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l’importo massimo garantito, di cui all’art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all’inadempimento di quella garantita, dal momento che quest’ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un’obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto.
Nel contratto autonomo di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”, l’accertamento della qualità di consumatore del garante dev’essere effettuato con riferimento a quest’ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l’applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell’art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni.
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