Nel contratto autonomo di garanzia, l’ordinante non è legittimato ad agire per la ripetizione delle somme pagate dal garante al beneficiario, se non ha allegato e provato di aver subito la rivalsa da parte del garante.
Nel caso di specie, si trattava di una polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione dei lavori di cui a un contratto di appalto. Invocata la risoluzione del contratto ed escussa la polizza da parte del committente in ragione di un affermato inadempimento dell’appaltatore, quest’ultimo agiva per la ripetizione della somma pagata dal garante, sulla base dell’illegittimità della risoluzione invocata dal comittente.