Il garante in forza di contratto autonomo di garanzia (nel caso di specie, una banca), qualora adempia l’obbligazione di pagamento in favore del terzo creditore portata dal decreto ingiuntivo pronunciato nei suoi confronti, non ha diritto a rivalersi nei confronti del debitore principale qualora, nel successivo grado di giudizio, sia accertato che il terzo creditore ha escusso abusivamente la garanzia e il garante aveva l’obbligo di eccepire l’exceptio doli (nel caso di specie la Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dal terzo creditore nei confronti del garante e aveva condannato il debitore principale a manlevare il garante, respingendo la pretesa del garante di essere manlevato dal debitore principale nonostante l’illegittima escussione della garanzia da parte del terzo creditore, il cui fallimento rendeva difficoltoso il recupero del credito da parte del garante).