Con l’ordinanza n. 8874 pronunciata il 12 febbraio e pubblicata il 31 marzo scorso[1], la Suprema Corte di Cassazione è ritornata sul tema della sussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra garanzia autonoma e debito garantito, confermando un recente indirizzo interpretativo destinato a dirimere (definitivamente?) il contrasto maturato sul tema in seno alla giurisprudenza di merito.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, il cui statuto giuridico è stato indagato e rintracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte degli ultimi trent’anni attraverso confronto con il contratto tipico di fideiussione, disciplinato agli artt. 1936 e ss. del codice civile[2].
A differenziare i due istituti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, è in primis l’accessorietà tipica della garanzia fideiussoria rispetto all’obbligazione principale garantita, discendente dal disposto degli artt. 1939 c.c. (secondo cui l’invalidità dell’obbligazione principale determina l’invalidità della fideiussione) e 1945 c.c. (in base al quale il fideiussore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, fatta eccezione per quella derivante dall’incapacità di quest’ultimo).
Tale accessorietà, infatti, viene a mancare nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, rispetto al quale l’obbligazione principale può dirsi, al più, collegata e coordinata[3].
L’assenza di accessorietà, difatti, si desume essenzialmente dalle clausole contrattuali – tipicamente idonee a qualificare la garanzia come autonoma anziché come fideiussoria – che attribuiscono al creditore il diritto di esigere dal garante il pagamento immediato “a semplice richiesta” e “senza eccezioni”, ovverosia indipendentemente dall’esistenza, validità e/o efficacia del rapporto garantito e con esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale (fatta salva l’exceptio doli), differentemente da quanto previsto dall’art. 1945 c.c. in relazione al contratto di fideiussione. Con la conseguenza che, differentemente da quest’ultimo, per effetto dell’ora descritto regime giuridico il contratto autonomo di garanzia è di regola del tutto impermeabile alle vicende del rapporto garantito.
La differenza tra i due contratti si apprezza poi anche sotto il profilo delle prestazioni oggetto delle obbligazioni in essi dedotte: se nel contratto di fideiussione vi è identità di prestazione tra l’obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita – che sarà necessariamente fungibile – nell’ambito del contratto autonomo di garanzia l’obbligazione cui è tenuto il garante può avere ad oggetto una prestazione diversa, che non coincida con quella – eventualmente anche infungibile – gravante sul debitore principale[4].
Quanto sopra conduce naturalmente a ragionare sulla diversità della causa concreta dei contratti in esame.
Infatti, mentre il contratto di fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di trasferire il rischio economico dell’inadempimento in capo al garante, tenendo indenne il creditore delle conseguenze del mancato adempimento del debitore principale[5].
Proprio su tale diversità causale, secondo il recente indirizzo della Corte[6], si fonda l’assenza di vincoli solidaristici tra l’obbligazione garantita e l’obbligazione di garanzia che trova fonte nel contratto autonomo. Come statuito nell’ordinanza in commento, infatti, “non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in genere, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni”.
A rimanere tra le righe della pronuncia ora citata, invero, è l’ulteriore considerazione per cui, a ben vedere, nell’ambito del contratto autonomo di garanzia la funzione indennitaria e risarcitoria dell’obbligazione assunta dal garante determina l’assenza sia dell’eadem causa obligandi (vale a dire dell’unicità della fonte di obbligazione) che dell’eadem res debita (intesa come identità della “prestazione” e non del suo “oggetto”) rispetto all’obbligazione del debitore principale; vale a dire di quegli elementi che, a norma degli artt. 1292 e 1294 c.c., rappresentano i requisiti della solidarietà dal lato passivo del rapporto obbligatorio.Del resto, la prestazione dell’obbligazione e l’oggetto (concreto) della prestazione sono due concetti intuitivamente diversi al fine di valutare la sussistenza della “eadem res debita” di cui all’art. 1292 c.c., quale elemento costitutivo indefettibile della solidarietà passiva.
[1] Cass. Civ., Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8874 – Pres. Amendola – Rel. Circenti
[2] Si vedano, ex multis, Cass., SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947 e SS.UU. 17 marzo 2010 n. 6403.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 371
[4] In tal senso Cass. Civ., Sez. VI, 13 novembre 2018 n. 9200, secondo cui “… nella fideiussione il garante è debitore allo stesso modo del debitore principale, mentre nel contratto autonomo di garanzia (come, anche nella polizza fideiussorie, il garante), è debitore di una prestazione diversa…”.
[5] Cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 32402 dell’11/12/2019
[6] Oltre all’ordinanza qui esaminata, l’unico precedente della Corte di legittimità sul punto è la già citata Cass. Civ., Sez. VI, 13 novembre 2018 n. 9200, in cui si legge: “tra i caratteri, infatti, che accomunano polizza fideiussoria e contratto autonomo di garanzia e distinguono invece le due figure dalla fideiussione vi è – insieme e conseguentemente alla diversità dell’oggetto (una prestazione diversa da quella del debitore garantito, a volte anche qualitativamente come nel caso della polizza fideiussoria rilasciata in occasione di un appalto) e della causa (la quale consiste nel trasferimento, da un soggetto ad un altro, del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale ed è dunque non di tipo satisfattorio, come nella fideiussione, ma di tipo indennitario) – l’assenza di un vincolo di solidarietà tra garante e debitore principale, nel contratto autonomo di garanzia e nella polizza fideiussoria il garante, come detto, è debitore di una prestazione diversa”.