Nell’ipotesi di un contratto bancario in cui difetti la sottoscrizione dell’intermediario, la norma dell’art. 117, co. 4, t.u.b., che prescrive la necessaria indicazione di tutte le condizioni economiche che si intendono praticare, esclude la sufficienza, ai fini della successiva valida conclusione del negozio (comunque destinata ad operare ex nunc), di una qualsiasi dichiarazione in forma scritta contenente la volontà della banca di avvalersi di quel contratto, imponendo invece la trasmissione al cliente di un atto sottoscritto dall’intermediario che produca per intero il testo contrattuale. Sotto altro profilo, la pretesa sufficienza di una mera dichiarazione di volontà comprometterebbe del tutto il dovere di consegna di un «esemplare» del contratto al cliente – in quanto tale, propriamente sottoscritto in originale dalla banca -, che pure la norma dell’art. 117, co. 1, t.u.b. pone esplicitamente in capo alla banca medesima.
In particolare, è da escludersi che operi in senso validante la notificazione di un atto di precetto, privo della trascrizione dell’intero testo contrattuale; pure ove esso fosse presente, esso provocherebbe l’efficacia del contratto solo per il futuro, senza effetti sananti del titolo del credito cui il precetto stesso si riferisce.