L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha pubblicato il 19 marzo un estratto del quarto forum tra l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che ha esaminato diverse questioni correlate al tema del contratto di deposito titoli in amministrazione, con riferimento all’ambito di rispettiva competenza.
Inoltre, sono state discusse iniziative organizzative volte a potenziare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra ABF e ACF, al fine di semplificare l’accesso dei clienti al sistema di risoluzione delle controversie, in attuazione del Protocollo d’intesa Consob – Banca d’Italia.
Per quanto riguarda la competenza ABF – ACF nella gestione degli obblighi derivanti dal contratto di deposito, è stato ribadito quanto già concordato in precedenza nel Forum del novembre 2021.
- l’ABF è competente quando il reclamante denuncia mancato adempimento degli obblighi bancari tipici, come:
- il recesso
- il trasferimento del saldo
- la fornitura di estratti conto
- l’ACF è competente quando il reclamante lamenta mancato adempimento degli obblighi legati all’attività di investimento, come il mancato supporto nelle scelte di investimento.
Riguardo alle iniziative organizzative, ABF e ACF hanno concordato sull’importanza di trovare soluzioni operative congiunte per migliorare l’accesso alle procedure di risoluzione delle controversie esistenti: ciò include rendere più agevole l’accesso agli utenti finali, e garantire loro una maggiore protezione quando si rende necessaria la partecipazione all’ADR per questioni di competenza incerta.