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Contratto di assicurazione sulla vita connesso a mutuo o a credito al consumo: i contenuti minimi nel nuovo Regolamento ISVAP

12 Aprile 2012

L’ISVAP ha avviato la consultazione pubblica relativamente al Regolamento che disciplina i contenuti minimi dei contratto di assicurazione sulla vita connesso all’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo.

Il Regolamento è attuativo dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, c.d. Decreto Liberalizzazioni, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Tale norma prevede che, nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo  alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, questi debbano sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche ed agli intermediari finanziari stessi. In tale ipotesi il cliente è in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente, che deve essere accettata dalla banca o dall’intermediario finanziario senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo.

In particolare, il Regolamento in consultazione definisce i contenuti minimi dei suddetti contratti di assicurazione sulla vita relativamente: alla forma assicurativa; alle prestazioni assicurative; alle limitazioni della prestazione; alla durata del contratto; alla periodicità del pagamento del premio; ai costi gravanti sul premio; alle modalità di verifica dello stato di salute dell’assicurato; al periodo di “carenza”; ai beneficiari; alle modalità di denuncia del decesso; ai tempi di liquidazione del capitale assicurato; all’estinzione anticipata del mutuo o del credito al consumo; al trasferimento del mutuo; al diritto di recesso; alle comunicazioni all’assicurato in corso di contratto.

Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 18 aprile 2012.


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