I versamenti in conto corrente con carattere solutorio, diversamente da quelli con carattere ripristinatorio della provvista, sono a tutti gli effetti pagamenti da sussumere sotto la fattispecie dell’art. 2033 c.c.. Ne consegue che la prescrizione del diritto per il correntista a chiederne la ripetizione decorre dal momento in cui le singole rimesse hanno avuto luogo.
La prova della natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista ha l’onere di produrre in giudizio.
Al contrario, la banca che sollevi l’eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione deve limitarsi ad allegare il fatto costitutivo, ovvero l’inerzia del correntista, spettando al giudice individuare le rimesse aventi natura ripristinatoria che, non potendo essere considerate pagamenti, sono irrilevanti ai fini della prescrizione.