In un contratto di factoring, la clausola secondo cui «su richiesta del fornitore il factor potrà prima dell’incasso dell’ammontare dei crediti ceduti anticiparne il versamento in tutto o in parte nei tempi e nei modi più opportuni» deve essere interpretata alla luce del senso complessivo dell’operazione (causa concreta), nonché alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Da ciò consegue che è illegittimo il comportamento del factor che, successivamente alla cessione di un dato credito, ometta di comunicare al fornitore la decisione di non accreditare il conto dell’importo convenuto; il factor risponde perciò dei danni derivanti al fornitore dall’aver emesso un assegno poi rivelatosi – a motivo del mancato anticipo – privo di provvista.