Con sentenza del 12 febbraio 2015, C-567/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l’invalidità di un contratto d’adesione non è competente a conoscere della domanda di tale consumatore diretta a ottenere l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo.
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