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Giurisprudenza

Contratto di leasing, clausole di cambio e «derivati impliciti»

28 Aprile 2016

Ugo Malvagna

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2016, n. 263 – est. Massarelli

Di cosa si parla in questo articolo
  • Tribunale di Udine, 29 febbraio 2016, n. 263 – est. Venier
  • Tribunale di Udine, 24 febbraio 2015, R.G. n. 6459/2012 – est. Massarelli
  • Tribunale di Udine, 13 maggio 2015, n. 711 – est. Venier
  • Tribunale di Udine, 20 luglio 2015, n. 1036 – est. Venier
  • Tribunale di Udine, 25 agosto 2015, n. 1179 – est. Zuliani
  • Tribunale di Udine, 1 settembre 2015, n. 1196 – est. Zuliani

La clausola contenuta in un contratto di leasingche ancora la misura dei pagamenti periodicamente dovuti dall’utilizzatore alla variazione – rispetto a un dato parametro di cambio convenzionale individuato in sede di conclusione del contratto – del cambio tra euro e franco svizzero realizza un contratto finanziario derivato, incorporato all’interno dell’operazione creditizia di cui al leasing ma causalmente distinto da quest’ultimo. Per l’effetto, a tale pattuizione si applica la disciplina contrattuale in materia di servizi di investimento prevista dal testo unico sull’intermediazione finanziaria.

 

Le pronunce del Tribunale di Udine qui riportate vengono ad accogliere una versione parziale e per così dire «mitigata», sia in punto di fattispecie che di effetti, della tesi dottrinale (ma accolta pure da alcune decisioni dell’Abf) volta ad atrribuire rilevanza giuridica e diretto impatto disciplinare alla nozione (che è di origine contabile-finanziaria) di derivato implicito (embedded derivative).

Ammettere una simile possibilità viene – com’è naturale – a fondare una numerosa serie di problemi, su alcuni dei quali nemmeno le pronunce qui riportate mostrano piena concordia. Così, quale sia il discrimine tra una «normale» clausola di indicizzazione e un derivato implicito; quali siano i criteri che presidiano alla valutazione di adeguatezza che il richiamo alla normativa t.u.f. attiva; quali siano le conseguenze rimediali dell’inadeguatezza stessa: se invalidanti, se solo risarcitorie o se congiuntamente risarcitorie e caducatorie (sub specie della risoluzione della clausola o dell’intero contratto); ancora, e muovendo su un piano sistematicamente più elevato, quale sia il rapporto tra un simile orientamento giurisprudenziale e il principio della causa concreta del contratto ex art. 1322, co. 2 c.c., che altra giurisprudenza di merito impiega per affrontare i problemi di tutela del cliente sollevati dagli IRS (che sono derivati «espliciti», per così dire).

Di questi temi discuteranno i professori Dolmetta, Maffeis e Sciarrone Alibrandi nel convegno «Credito Bancario – Novità normative e le frontiere del contenzioso», che si terrà a Milano il prossimo 10 maggio. Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata del convegno raggiungibile al link indicato tra i contenuti correlati.

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