La pronuncia in esame si inserisce nel novero di quella giurisprudenza di legittimità volta a definire i criteri che devono guidare l’interpretazione delle norme in tema di contratti di leasing, con particolare riferimento a quelle che ne regolano il momento patologico, ossia la risoluzione e i suoi corollari.
Nel caso di specie, la norma che viene in rilievo è l’art. 72 quater, comma 3, legge fall.. Specificamente, si indaga sulla possibilità per il concedente di computare alla somma dei crediti per i quali si propone domanda di insinuazione al passivo l’importo derivante dalla autoliquidazione del bene oggetto del contratto allorquando la somma ricavata dalla vendita sia superiore all’ammontare delle rate a scadere.
Nel senso dell’ammissibilità del computo, la società ricorrente ha affermato che «il contratto di leasing si caratterizza perché la causa di finanziamento è accompagnata dalla costituzione automatica di una peculiare garanzia patrimoniale a vantaggio della concedente consistente nella proprietà del bene». Pertanto, in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing, la concedente avrebbe il diritto di ottenere l’immediata restituzione del bene e di venderlo per soddisfare sul ricavato il proprio integrale credito, sia per i canoni sino ad allora maturati e rimasti insoluti, sia per i canoni ancora a scadere e per il prezzo di riscatto finale del bene. E ciò in quanto dalla lettera dell’art. 72 quater legge fall. non è dato rinvenire «una limitazione alla facoltà di soddisfarsi sul ricavato del bene ai soli canoni scaduto ante fallimento …».
Secondo la ricorrente infatti la disciplina dell’integrale destinazione di tutto il ricavato dalla ricollocazione del bene a tutti i canoni comunque dovuti sarebbe del tutto assimilabile a quella prevista per il pegno dalla disposizione dell’art. 53 legge fall.
E, in ogni caso, i due crediti sarebbero soggetti a compensazione sia perché «la fonte dell’obbligazione restitutoria è da rinvenirsi non nello scioglimento posto in essere dal curatore, ma nel contratto di leasing, fatto genetico anteriore al fallimento» sia perché l’art. 56 legge fall. “richiede quale unico presupposto” per l’operare della compensazione “l’anteriorità al fallimento del fatto costitutivo dei reciproci rapporti obbligatari”.
Di segno opposto è l’orientamento sposato dalla Suprema Corte la cui decisione è supportata da molteplici argomenti di ordine letterale e sistematico.
In primo luogo, il fatto che l’art. 72 quater legge fall. fa espresso riferimento al “credito residuo in via capitale” non può che portare a concludere che tale credito si riferisca ai soli crediti ancora a scadere. E ciò per due ragioni: la prima è che per questi crediti «la mancata considerazione degli interessi compensativi, ovvero l’esclusione degli stessi, segue direttamente al fatto che – per il periodo successivo alla dichiarazione – il rapporto di leasing non ha avuto esecuzione, con perdita per l’utilizzatore pure della stessa disponibilità materiale del bene»; la seconda è che , poiché sino alla dichiarazione di fallimento gli interessi compensativi sono dovuti, non sarebbe ragionevole destinarli ad un regime differenziato da quello relativo al capitale.
In secondo luogo, l’art. 72 quater legge fall. è norma a «natura eccezionale» in ragione della «particolare protezione che accorda, in deroga al principio della par condicio creditorum, al concedente in punto di soddisfacimento esclusivo sul ricavato della riallocazione del bene». E da tale eccezionalità deriva l’esigenza di un’esegesi restrittiva della norma in questione (si veda Cass. 15975 del 2018).
Alla luce della eccezionalità della norma in esame, il collegio ritiene privo di valore il richiamo della prossimità della stessa alla disciplina dettata dall’art. 53 legge fall. – norma espressiva di una forte peculiarità rispetto al principio della par condicio creditorum – salvo voler ritenere che «anche nel caso del leasing la vendita sia subordinata all’autorizzazione del giudice delegato, che ne vada a stabilire i tempi e i modi».
Tale eccezionalità, sostiene la Corte, trova ulteriore conferma nella illegittimità di tutte quelle clausole contrattuali che tendano a riprodurre indebitamente il contenuto dell’art. 72 quater legge fall. prevedendo la «soddisfazione diretta ed esclusiva del concedente sul ricavato da riallocazione del bene (c.d. patto di deduzione) tanto per i canoni scaduti prima dello scioglimento anticipato, quanto per quelli ancora a scadere». La giurisprudenza è costante (si veda Cass. 27935 del 2018; Cass. 21476 del 2017) nell’affermare la nullità di tale clausola «per contrarietà all’ordine pubblico economico» in quanto tendente ad eludere la disciplina legislativa contenuta nell’art. 1526 c.c..
Da ultimo, la Corte non accoglie la deduzione del ricorrente in merito alla mancata applicazione dell’art. 56 legge fall. in quanto «il credito del fallimento a vedersi corrisposto il surplus di quanto ricavato dalla riallocazione del bene trova la sua fonte proprio nello scioglimento del contratto di leasing, che imprime al bene che ne è oggetto una destinazione radicalmente diversa da quella precedente, che … transita dalla funzione di utilizzo da parte del soggetto fallito a quella di soddisfacimento di dati crediti del concedente».