La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5373 del 29 febbraio 2024 (Pres. Di Chiara, Rel. Campese), si è pronunciata in ordine all’onere della prova gravante sull’intermediario, che voglia dimostrare il proprio credito verso il mutuatario (tramite estratto conto nel caso di specie), ove il finanziamento sia stato gestito tramite conto corrente.
Ha infatti stabilito che non è a tal fine sufficiente la produzione documentale dell’estratto conto, che di per sé non riesce a provare il collegamento tra mutuo e conto corrente, né l’ammontare del credito vantato.
I fatti di causa vedono l’intermediario mutuante tentare di recuperare il proprio credito mediante decreto ingiuntivo contro fideiussore e debitore.
A seguito dell’opposizione, tuttavia, questo viene revocato dal Tribunale, sulla base del fatto che le firme sul contrato di fideiussione non sono genuine, e che in ogni caso non è dimostrata la canalizzazione del finanziamento nel conto e l’ammontare del credito.
La revoca viene confermata in Appello.
Il ricorso per Cassazione censura il valore probatorio attribuito dal giudice di merito all’estratto conto, anche alla luce della non contestazione di parte. Gli Ermellini, nel confermare la sentenza impugnata, ribadiscono che la produzione del solo estratto conto non può dare adeguatamente prova dell’annotazione del contratto di finanziamento nel conto corrente prima, e nel conto sofferenza, poi.
In ogni caso, tuttavia, anche a voler ritenere provato il collegamento, non sarebbe possibile ricavare dal documento la dimostrazione dell’ammontare del credito derivante dal finanziamento, anche in ragione dell’inverosimiglianza che il conto corrente, di per sé antecedente alla data di accensione del mutuo, fosse funzionale a gestire solo quel rapporto.
Per assolvere l’onere probatorio, l’attore avrebbe dovuto fornire «un’indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi di interesse applicati, (…) e produrre tutti gli estratti conto» dal momento di costituzione del rapporto.
Infine, non rileva la limitata contestazione formulata da parte opponente: infatti secondo la Corte in assenza dei necessari estratti conto «pure la semplice contestazione circa gli importi e le modalità di calcolo degli interessi (…) (ove pure riguardanti, anche solo il mutuo) doveva considerarsi idonea a far ritenere contestato il quantum del preteso complessivo credito».