Massima: Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte delinea le caratteristiche perché un contratto di mutuo possa essere considerato titolo esecutivo.
Per la Suprema Corte, anche qualora il contratto di mutuo non sia accompagnato dalla materiale dazione di denaro non perde il carattere della realità, ben potendo questo essere recuperato attraverso la integrazione con un separato atto di quietanza a saldo. Infatti, per comprendere se il contratto di mutuo abbia natura reale o consensuale deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, come ad esempio l’atto di quietanza.
Invero, i giudici di secondo grado avevano negato il carattere della realità al contratto di mutuo, parlando ora di un contratto di finanziamento condizionato, ora di mutuo di scopo, ora infine di contratto preliminare di mutuo, traendone comunque la conclusione che esso non fosse idoneo a costituire autonomo titolo esecutivo in quanto inidoneo ad attestare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
Rimandando alla lettura della sentenza per ulteriori approfondimenti, la Suprema Corte oltre a ricordare che ogni tipologia sopra menzionata ha precise caratteristiche senza che questi vocaboli possono essere utilizzati come sinonimi, sottolinea il crescente trend circa la smaterializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili. È così, allora, che alla traditio fisica del denaro nella mani del mutuatario (elemento perfezionativo del contratto di mutuo), può essere parificata la disponibilità giuridica della somma,correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore. Riprendendo una precedente decisione (Cass., 21.2.2001, n. 2483), si va affermando che la tradito rei può essere realizzata attraverso l’accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l’uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Recependo una pratica degli affari, la giurisprudenza ritiene che al contratto di mutuo si possa affiancare la redazione ed autonoma sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, atto formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla conclusione del mutuo ma di poco successivo. L’esistenza di tale separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale. Per comprendere la natura del contratto di mutuo esso non deve essere esaminato atomisticamente ma congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante.