Nel contratto di mutuo è irrilevante la mancata indicazione in contratto del coefficiente del divisore Euribor per cui non si determina alcuna violazione degli articoli 1345, 1418 e 1284 del Codice Civile.
Il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall’art. 1284 cod. civ., viene ritenuto soddisfatto anche “per relationem” non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito.
Il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato, atteso che gli interessi corrispettivi sono fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (…) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta.