1) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, le quali stabiliscono precisamente l’importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa a spese di gestione di un contratto di mutuo, la quale non consente di individuare inequivocabilmente quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, non determina, in linea di principio, a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, malgrado il requisito della buona fede.