Con Interpello n. 3/2016 del 20 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n. 236/1993 recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione con particolare riguardo all’istituto del contratto di solidarietà difensivo.
In particolare, per i motivi meglio espressi nell’Interpello pubblicato in allegato, il Ministero ha precisato che, in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione possono accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015).
Altresì, non sono stati ravvisati ostacoli per l’eventuale svolgimento, da parte del lavoratore in regime di solidarietà, di prestazioni di natura autonoma o subordinata presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà.