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Giurisprudenza

Contratto di swap e diritto di recesso per offerta fuori sede

6 Settembre 2019

Corte di Appello di Torino, 30 agosto 2019, n.1445 – Pres. Silva, Rel. Bonaudi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Appello di Torino ha confermato il proprio indirizzo già espresso con la sentenza n. 1860 del 29 ottobre 2018. La portata applicativa dell’art. 30 comma 6 TUF è stata perimetrata dalla Corte di Cassazione sulla scorta della sua ratio legis. Le Sezioni Unite hanno sottolineato che sulla ragion d’essere dello jus poenitendi di cui si discute le opinioni degli interpreti e degli studiosi sono sufficientemente univoche: è la circostanza che l’operazione d’investimento si sia perfezionata al di fuori della sede dell’intermediario a rendere necessaria una speciale tutela per l’investitore al dettaglio.

Il contratto swap è un prodotto complesso in relazione al quale non è soltanto la decisione di stipularlo a dover essere meditata, ma soprattutto è la prestazione di un consenso sui parametri proposti dall’intermediario a esigere riflessione.

Con ciò si vuole evidenziare che i caratteri particolari del derivato in oggetto (struttura e parametri configurati dall’intermediario su misura del singolo cliente e quindi assenza di standardizzazione) non escludono affatto la condizione di impreparazione e l’effetto sorpresa della offerta fuori sede, che fa scattare la presunzione che la sottoscrizione del prodotto finanziario sia avvenuta per iniziativa dell’intermediario e non del cliente che, prendendosi tutto il tempo necessario per valutare e ponderare la convenienza della soluzione proposta e del contenuto dello swap predisposto dalla Banca, si fosse solo dopo recato presso gli uffici dell’intermediario. Né si deve confondere il profilo di validità della stipulazione fuori sede senza avvertimento della facoltà di recesso con il profilo informativo, assumendo che l’adempimento dell’obbligo informativo superi e sani la nullità del contratto ai sensi dell’art. 30 commi 6- 7 TUF. Neppure la circostanza che l’ordine di acquisto possa essere riconducibile ad un siffatto contratto quadro, cioè ad un pregresso impianto contrattuale volto a disciplinare in via generale le modalità della prestazione del servizio, fa venir meno il rischio che il cliente venga colto di sorpresa, quando il singolo ordine sia frutto di una sollecitazione posta in essere dall’intermediario fuori dalla propria sede; ed è quel rischio che giustifica la già ricordata esigenza della tutela supplementare apprestata dal citato art. 30, commi 6 e 7, del tuf.

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