In presenza di un contratto quadro relativo ai servizi di investimento tra intermediario e cliente, il contratto di interest rate swap, anche se negoziato per conto proprio dall’intermediario, non è soggetto né a forma scritta, né a prova per iscritto, e la prova di esso può essere data anche con altri mezzi.
L’art. 1, comma 2, lett. g), TUF, include tra gli “strumenti finanziari” “i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti”; a sua volta l’art. 1, comma 5, TUF definisce come “servizi di investimento”, quelli che hanno ad oggetto “strumenti di finanziari”; di conseguenza i contratti che hanno ad oggetto operazioni in derivati, costituendo diretta esplicazione di un servizio di investimento, rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione delle disposizione del TUF, con l’ovvia ricaduta di rendere inapplicabili le norme del TUB per la preclusione in tal senso prevista dall’art. 23, comma 4, TUF.
Il requisito della forma scritta, in difetto del quale il contratto di swap è nullo, si reputa soddisfatto a condizione che in forma scritta sia stato stipulato il contratto normativo di servizi con l’intermediario, nel quale risultino la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l’entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente, sicché, una volta assolto l’onere del rispetto della forma per il contratto normativo di servizi, i singoli negozi speculativi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto.