In tema di contratto di interest rate swap concluso senza accordo-quadro redatto per iscritto con un intermediario, il quale in seguito sia stato incorporato in altra società intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto-quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap – mediante il recesso anticipato dell’investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l’intermediario incorporante – comporta che il requisito della forma scritta del contratto-quadro ex art. 23 t.u.f. sussista solo con riguardo alla nuova operazione, lasciando permanere l’invalidità della prima per difetto di tale requisito.