Con la sentenza n. 14268 del 13 novembre 2013 il Tribunale di Milano si è espresso relativamente al tema della rilevanza della sottoscrizione della banca ai fini del rispetto dell’obbligo di forma scritta sancito dall’art. 23 TUF per il contratto quadro in materia di servizi di investimento.
In particolare, il Tribunale ha affermato il principio secondo cui la prescrizione della forma scritta a pena di nullità dei contratti bancari e finanziari può ritenersi rispettata quando il contratto redatto in forma scritta sia sottoscritto dal cliente, nel cui interesse tale forma è sancita. In tal senso, la mancanza della sottoscrizione della banca è circostanza di per sé inidonea ad inficiare la validità del contratto quadro, atteso che la prescritta redazione per iscritto dello stesso contratto deve intendersi quale forma c.d. di protezione in favore del cliente, da ritenersi rispettata se sottoscritta dal cliente.
La sentenza appare di particolare importanza perché si colloca in discontinuità rispetto agli ultimi orientamenti di merito formatisi sul tema (da ultimo si richiamano le sentenze, pubblicate su Diritto Bancario, del Tribunale di Bologna, 06 febbraio 2013, n. 298, e del Tribunale di Torino, 05 luglio 2013).
Riprendendo le considerazione svolte in sentenza, il Tribunale evidenzia come la prescrizione, a pena di nullità, della forma scritta del contratto quadro vada intesa nella prospettiva di garantire al cliente il rispetto dei canoni di chiarezza e trasparenza nell’apprendere (e comprendere) le regole del rapporto che instaura con la controparte bancaria.
Conformemente all’evoluzione del diritto comunitario, infatti, la forma non è più solo finalizzata a responsabilizzare l’esplicitazione del consenso delle parti in taluni contratti di particolare incisività nelle relazioni sociali, ma è destinata, piuttosto, a dare rilievo alla trascrizione delle regole contrattuali, perché siano note a quei contraenti che si trovino in posizione di inferiorità rispetto ad altri.
Nel regime previsto dall’art. 23 TUF, diviene essenziale: da un lato, la redazione da parte della banca di un atto che comprenda le regole minime normativamente prescritte; dall’altro, la sottoscrizione di tale atto da parte del cliente, che in tal modo viene, sia responsabilizzato circa la serietà dell’impegno negoziale che va ad assumere, sia informato circa il contenuto e la portata dell’attività di intermediazione e negoziazione che demanda alla banca.
E’ nell’esclusivo interesse del cliente che tale regola di forma viene sancita, a tutela del suo interesse sostanziale alla certa conoscibilità delle regole del mandato di negoziazione dato alla banca (la forma per il cliente, e solo per lui, equivale a sostanza).
Di fatto, quindi, l’assenza della firma della banca non priva di contenuto il contratto redatto per iscritto o la sua conoscibilità da parte del cliente delle regole in esso comprese (di certa provenienza dalla banca), né può ritenersi che la banca abbia un suo sostanziale interesse a sottoscrivere un modulo che essa stessa ha predisposto e quindi ben conosce (la sottoscrizione della banca rileva in termini di consenso alla ricezione dell’incarico di negoziazione, ma nelle controversie quale quella di cui al presente procedimento, non si assume che la banca si sia sottratta al mandato ricevuto o che lo disconosca, ma che l’abbia eseguito in termini difformi dalle regole che lo governano).
In tal senso, conclude il Tribunale, ove il contratto, completo nel suo contenuto cartaceo, sia unicamente privo della sottoscrizione da parte della banca, non potrebbe il cliente rinvenire in ciò alcuna lesione del proprio interesse sostanziale, atteso che, da un lato, è mancanza che non priva di contenuto il contratto e la conoscibilità per il cliente delle regole in esso scritte, e dall’altro la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca, nè ad impugnare il contratto quadro dalla stessa predisposto, sottraendosi -per tale ragione- alle regole in esso sancite (il che è vietato dall’art.23 comma 3 TUF), né ad impugnare la singola operazione negoziale già posta in essere in adempimento di detto mandato.