Con ordinanza del 14 agosto 2014 il Tribunale di Prato si allinea al principio secondo cui, in assenza della firma della banca o comunque di una manifestazione di consenso scritta da parte della banca, non può ritenersi la sussistenza del requisito della forma scritta richiesta a pena di nullità dall’art. 23 TUF per il c.d. contratto quadro.
Secondo il Tribunale, non è diversamente condivisibile l’orientamento secondo cui il requisito della forma scritta imposto dall’art. 23 TUF richiede la sola sottoscrizione del cliente e non quella dell’intermediario. La previsione del requisito della forma scritta ad substantiam implica, infatti, che debba essere consacrata per iscritto la formazione dell’accordo. Ciò significa che entrambe le parti del contratto devono apporre la loro sottoscrizione, ancorché non sia necessaria la contestualità in un unico documento.
La tesi contraria, conclude il Tribunale, che, facendo leva sulla c.d. nullità di protezione, richiede che il contratto debba essere redatto solo per iscritto (essendo necessaria e sufficiente la sola sottoscrizione del cliente), trascura alcune disposizioni fondamentali contenute nella disciplina generale sui contratti e, inoltre, sovrappone il piano sostanziale della nullità, con quello della legittimazione processuale a farla valere.