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Giurisprudenza

Contratto quadro: sufficiente la firma del cliente e l’attestazione di aver ricevuto copia firmata

25 Febbraio 2016

Avv. Patrizio Melpignano

Tribunale di Mantova, 16 febbraio 2016, n. 206

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 206 del 16 febbraio 2016 il Tribunale di Mantova, pronunciandosi in tema di bonds Argentina, ha respinto le domande restitutorie e risarcitorie avanzate dall’investitore che lamentava nullità del contratto quadro in materia di investimento per mancanza della sottoscrizione dell’intermediario e la nullità dei singoli ordini, relativi a investimenti operati senza l’autorizzazione del cliente in contropartita diretta e fuori da mercati regolamentati, domandando in via subordinata la risoluzione del contratto per inadeguatezza delle operazioni e per inadempimento dell’obbligo di informare, anche dopo l’acquisto, del reiterato declassamento del rating delle obbligazioni argentine.

Il Tribunale ha innanzitutto respinto la domanda di nullità del contratto quadro, ritenendo sufficiente ai fini del rispetto del requisito della forma scritta prevista dall’art. 23 TUF, così come dall’art. 117 TUB, la sola sottoscrizione del cliente, accompagnata dall’attestazione di aver ricevuto una copia firmata del contratto. Ciò in quanto nei casi di specie si configura una nullità di protezione la cui funzione è quella di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola, di modo che il cliente, al momento dell’adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. In tale quadro, la firma del cliente, accompagnata dall’attestazione di aver ricevuto copia del contratto, assicura il rispetto dell’interesse generale tutelato dagli artt. 23 TUF e 117 TUB.

Con riferimento, poi, alla domanda di nullità per inadempimento dell’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione del cliente all’acquisto di bonds Argentina in contropartita diretta e fuori dai mercati regolamentati il Tribunale, oltre ad escludere la ricorrenza, nel caso di specie, del presupposto della negoziazione fuori da mercati regolamentati, ha negato che ricorra per le obbligazioni argentine l’obbligo di autorizzazione del cliente previsto dall’art. 7 del Regolamento Mercati n. 11768/98, ritenendo che tale obbligo non si applichi alle negoziazioni di titoli di stato o di titoli garantiti dallo Stato italiano o da stati esteri.

Il Tribunale ha, altresì, respinto le contestazioni in tema di inadeguatezza. Ciò a fronte dell’assenza di prove del nesso di causalità tra la presunta inadeguatezza e il danno risentito, così come statuito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533 del 30/10/01. Durante tutto il periodo preso in considerazione il portafoglio del cliente era, comunque, bilanciato e composto non solo da obbligazioni Argentina ma anche da altri titoli a carattere non speculativo come CTZ e BTP, oltre ad azioni Telecom, Aeroporto di Firenze, Seat Pagine Gialle, Alitalia, Banca Toscana, Montedison, Aem, ST Microelectronics, mentre, a conferma del fatto che anche qualora il cliente fosse stato informato della rischiosità delle obbligazioni oggetto di causa non si sarebbe distolto da acquisti ad alto rendimento, vi è l’acquisto, successivo all’acquisto dei bonds Argentina, di obbligazioni Colombia a rating Fitch BB+, in linea con quello delle obbligazioni oggetto di causa.

Quanto, poi, al contestato inadempimento del dovere di informare del mutamento del rating anche dopo l’acquisto dei titoli, il Tribunale ha condiviso l’orientamento in base al quale l’obbligo

dell’intermediario, sancito dall’art. 21, comma 1, lett. b TUF di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”, va interpretato nel senso che i clienti devono essere adeguatamente informati in occasione del conferimento degli ordini e non successivamente, salvo che non ricorra un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza in materia di investimenti.

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