Con la decisione che si commenta, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la piena efficacia – nei confronti di una società – di un contratto sottoscritto da un falsus procurator e ratificato da una successiva proposta da parte del legale rappresentante della società stessa contenente il testo del preliminare modificato solo nella data del closing.
La detta proposta, che si sostanziava quindi in una richiesta di posticipare la stipulazione del definitivo, non era stata accettata dalla controparte, che aveva mantenuto ferma la data inizialmente pattuita.
La società –convenuta in giudizio per non aver ottemperato all’obbligo di conclusione del definitivo – contestava la validità del preliminare sull’assunto che lo stesso era stato sottoscritto da un soggetto che, pur spendendo il nome della società, era sfornito del relativo potere di rappresentanza.
Il Tribunale, nel caso di specie, ha statuito che la spendita del nome non sarebbe stata da sola sufficiente a ritenere la società vincolata al contratto, in quanto non avrebbe potuto operare il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento che trae origine da una legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile e non altrimenti accertabile. Difatti, il detto principio “non è invocabile nei casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti”.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la proposta avanzata dal legale rappresentante della società (che riprendeva il contenuto del preliminare, discostandosene solo per la data del closing)abbia di fatto ratificato l’operato del falsus procurator ai sensi dell’art. 1399 c.c., riconoscendo pertanto piena efficacia vincolante al contratto sottoscritto da quest’ultimo.