Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2019, il Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea (BCE) che modifica il Regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza.
Contestualmente è stata pubblicata la Decisione (UE) 2019/2158 della BCE sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza.
Le modifiche riguardano principalmente i contributi individuali che la BCE impone alle banche sottoposte alla sua vigilanza nonché la tempistica della loro riscossione. A partire dal periodo di contribuzione 2020, la BCE ridurrà il contributo minimo per gli enti meno significativi di minori dimensioni (banche con attivi totali pari o inferiori a 1 miliardo di euro).
È stata inoltre introdotta la fatturazione ex post, per cui i contributi saranno ora addebitati alle banche in base ai costi effettivi sostenuti dall’autorità di vigilanza e non a seguito della loro stima.
D’ora innanzi la BCE riscuoterà nel secondo trimestre dell’anno successivo i contributi relativi al periodo di 12 mesi che si conclude a dicembre. I contributi per il periodo di contribuzione 2020 saranno pertanto corrisposti nel secondo trimestre del 2021.