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Contributi per la crescita sostenibile: dal MiSE termini, condizioni e modalità di concessione

2 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° gennaio 2022, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° dicembre 2021 recante termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi per il sostegno di programmi e iniziative destinatari del Fondo per la crescita sostenibile ammessi ai finanziamenti agevolati del FRI, finalizzati alla transizione ecologica e circolare negli ambiti del «Green New Deal italiano».

Al fine di contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, il presente decreto disciplina i termini, le condizioni e le modalità d’intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo a supporto della realizzazione di programmi ed iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI.

Per l’attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:

  • 600 (seicento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi dell’art. 1, comma 90, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • 150 (centocinquanta) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all’art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al netto degli oneri per le attività di gestione di cui al comma 5.
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