Con Circolare n. 98 del 29 agosto 2022, l’INPS ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La variazione in oggetto fa seguito all’innalzamento da parte della BCE di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50%.
Tale variazione incide, pertanto, sull’individuazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2, comma 11, del dl 9 ottobre 1989, n. 338 è pari al tasso del 6,50% annuo e verrà applicato con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 27 luglio 2022.
I piani di ammortamento già accordati e notificati in ragione del tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 27 luglio 2022, l’interesse previsto per l’autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile prevista è pari al 6% in ragione d’anno (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti)
Resta invariata, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della già citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.