INPS, con circolare n. 89 del 16 settembre 2024, in ragione della riduzione al 3,65% del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), da parte della BCE, con decorrenza dal 18 settembre 2024, ha rideterminato il tasso di dilazione e di differimento da applicare ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché alla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 c. 8, lett. a) e lett. b), L. 388/2000.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è quindi pari al tasso del 9,65% annuo, e troverà applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.
INPS comunica inoltre che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 L. 388/2000, la sanzione civile sarà pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’art. 30, c. 1, lett. a), D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione di cui all’art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% o dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’art. 30, c. 1, lett. b), del decreto-legge n. 19/2024, è inoltre intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’art. 116, c. 8, lett. b), L. 388/2000:
- in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).
In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema).
Nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
INPS ha altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale: tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno) a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.