WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti
www.dirittobancario.it
Flash News

Contributo di vigilanza Consob: le modifiche sui soggetti tenuti al versamento

5 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Consob ha posto oggi in consultazione le proposte di ridefinizione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione e dai fornitori di servizi di crowdfunding.

La ridefinizione del contributo si è reso necessario a seguito delle modifiche del quadro normativo di riferimento, efficaci dal gennaio 2024.

Consob, con delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023, aveva infatti determinato, ai sensi dell’art. 40 della L. n. 724/1994, per l’anno 2024, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.

In particolare, per le operazioni di cartolarizzazione, sono assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza:

  • le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)
  • i cedenti
  • i promotori
  • i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell’art. 4-septies.2 c. 6 D. Lgs. 58/1998.

Il criterio di tariffazione adottato prevede il pagamento di un importo fisso pro capite.

Consob intende ridefinire la fattispecie contributiva, prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato ai sensi dell’art. 7 par. 2 del Regolamento (Ue) 2017/2402 (SECR), su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del SECR.

La misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sarà diversificata, per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza Consob, ai sensi degli artt. da 6 a 9 del SECR (art. 4 septies.2, comma 6 lettera b) D. Lgs. 58/1998), rispetto alle cartolarizzazioni STS (art. 4 septies.2, comma 6 lettera c) del D. Lgs. n. 58/1998).

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di crowdfundingcon l’emanazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge Europea 2019-2020) e del D. Lgs. 30/2023, la normativa primaria è stata adeguata rispettivamente alla Direttiva (UE) 2020/1504 e al Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

In particolare, la Direttiva e il Regolamento hanno integrato la disciplina in materia, consentendo ai fornitori di servizi di crowdfunding di promuovere contemporaneamente sia offerte di lending che di strumenti finanziari (lending based crowdfunding e investment based crowdfunding).

Ai fini dell’assoggettamento a contribuzione della categoria, si rende necessario modificare il provvedimento sul regime contributivo attualmente in vigore, definendo puntualmente l’ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme: il contributo, in assenza di dati quantitativi attuali, verrà allo stato commisurato in relazione al numero dei servizi di crowdfunding autorizzati.

Il contributo sarà aumentato di un ulteriore importo, nel caso in cui il fornitore sarà autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire a Consob entro il 2 agosto 2024.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter