Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2024, il provvedimento IVASS del 6 dicembre 2024, che fissa al 4,5 % l’aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell’esercizio 2025, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 335, c. 2, D. Lgs. 209/2005.
L’art. 335, c. 2, D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 33, lettera b), del D, Lgs. 187/2020 prevede che il contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione sia commisurato ad un importo non superiore al 2 x 1000 dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata da IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.
Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia.
Pertanto, rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell’esercizio 2023 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita, l’incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto sia stata mediamente pari al 4,50%, IVASS ha disposto che, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 335, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, per l’esercizio 2025 l’aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati sia fissata nella misura del 4,50% dei predetti premi.