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Controllo a distanza dell’attività lavorativa: chiarimenti INL

24 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7020 del 25 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di dispositivi di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

L’INL, più nel dettaglio, ha ricordato che, in base alla norma sopra indicata, l’autorizzazione è concedibile soltanto nei confronti del datore di lavoro, al ricorrere dei seguenti presupposti:

  • per esigenze organizzative e produttive
  • per la sicurezza del lavoro
  • per la tutela del patrimonio aziendale
  • sia esclusa la possibilità di un controllo esclusivo della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, erano pervenute all’INL richieste di chiarimento per le ipotesi in cui il datore di lavoro istante non sia il titolare effettivo dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si è chiesta l’autorizzazione INL: in tali casi il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con il datore di lavoro.

Trattasi dei casi correlati alle richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.

In tali casi la società vettore procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento; tuttavia, la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli è spesso dettata, più che da ragioni organizzative o di sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale del datore di lavoro istante, da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati con quest’ultimo.

Inoltre, sottolinea l’INL, nella documentazione tecnica allegata all’istanza spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti da tali sistemi di tracciamento, diversamente da quanto indicato nell’informativa consegnata in un secondo momento ai lavoratori interessati, in cui si evince in maniera chiara che il Titolare del trattamento di fatto è la società committente e non il vettore/datore di lavoro.

Infine, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto.

In tali casi, secondo l’INL, non è possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4 citato, dovendosi concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto, con le seguenti motivazioni:

  1. le motivazioni giustificatrici richieste dall’art. 4 ed addotte nell’istanza, ovvero la tutela del patrimonio aziendale, le ragioni organizzative e produttive, la sicurezza del lavoro, non sono ascrivibili al datore di lavoro istante
  2. non è possibile operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori, a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto
  3. del provvedimento autorizzativo beneficerebbe in realtà il soggetto terzo (committente) rispetto a quello che si sarebbe dovuto presentare ex lege come unico titolare dell’iniziativa, tanto ai fini della presentazione dell’istanza che, per l’effetto, ai fini del trattamento dei dati: di questi ultimi il legittimo istante (datore di lavoro) potrebbe giovarsi solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto, in ipotesi di obbligo di allontanare il lavoratore su richiesta del committente).

Conclusivamente, solo il datore di lavoro può essere autorizzato al controllo a distanza della prestazione lavorativa, con le preclusioni ed i limiti di cui all’art. 4.

Qualsiasi altra informazione acquisita tramite dispositivi di tracciamento, al di fuori delle regole di cui all’art. 4 dello Statuto, non può legittimare provvedimenti conseguenti sui lavoratori; un soggetto terzo, estraneo al rapporto lavorativo, non può certo essere il destinatario delle prerogative di controllo di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

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