L’attribuzione del potere di nomina degli arbitri al Presidente dell’ABI, prevista dalla clausola compromissoria contenuta nell’accordo stipulato tra le parti, non ne comporta la nullità, in considerazione dell’appartenenza della resistente alla medesima Associazione rappresentata dal soggetto cui è affidata la designazione: la riconducibilità del meccanismo di nomina alla volontà di entrambi i contraenti, che hanno concordemente provveduto all’individuazione dell’organo cui è attribuito il predetto potere, esclude infatti la possibilità di ravvisarvi un’alterazione della posizione di parità dei contendenti in riferimento alla designazione degli arbitri, il cui eventuale difetto d’imparzialità, derivante dalla lamentata comunanza d’interessi tra la resistente e l’organo cui è affidata la nomina, potrà essere fatto valere, ove concretamente prospettabile nei confronti dei soggetti prescelti, soltanto mediante la proposizione dell’istanza di ricusazione.