Il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall’art. 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c.
La legge non consente distinzione di sorta tra i due tipi di interessi con la conseguenza che, ai fini della verifica dell’usura, rileva il momento in cui sono stati pattuiti e a prescindere dall’insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo perché è da tale momento che quell’onere viene ad incidere nell’equilibrio del contratto e, quindi, modificare in maniera apprezzabile la proporzione fra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario.
Pertanto, una volta accertato il presupposto degli interessi usurari risulta automatica la sanzione dell’art.1815 c.c., ossia la trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito.