La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19 del 2 gennaio 2025 (Pres. L. Abete, Rel. P. Vella), si è pronunciata in materia di conversione in mutuo ipotecario del mutuo fondiario dichiarato nullo, per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, enunciando i seguenti principi di diritto.
«In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell’indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, t.u.b., stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell’art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità».
«Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c., non occorre l’accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell’atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l’intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione».
Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso promosso da una banca avverso la decisione con cui il Tribunale di Padova, il quale, accertata la nullità del mutuo fondiario concesso dalla medesima ad un’impresa dichiarata fallita (antecedentemente la sentenza delle Sezioni Unite sul superamento del limite di finanziabilità, che non costituisce, ai sensi di tale sentenza, elemento essenziale del negozio di mutuo fondiario), aveva negato poi la conversione del contratto in mutuo ipotecario e, conseguentemente, aveva ammesso al passivo la banca quale creditore chirografario, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
L’art. 1424 c.c. stabilisce infatti che «il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità».
Tale principio è attuazione del principio generale di conservazione del negozio giuridico e consente ad un negozio nullo di produrre gli effetti di un altro contratto, di cui abbia i requisiti di forma e sostanza, a condizione che le parti lo avrebbero verosimilmente voluto se fossero stati a conoscenza della nullità del negozio.
Pertanto, ricorda la Corte, la conversione del negozio nullo ex art. 1424 c.c. poggia altresì sul presupposto implicito che le parti, al momento della conclusione del contratto, non fossero a conoscenza della causa di nullità; la conversione del negozio nullo non è quindi possibile, qualora le parti lo abbiano voluto pur essendo consapevoli della sua nullità.
Pertanto, nel caso in esame il tribunale avrebbe dovuto accertare la consapevolezza non tanto del superamento, in sé, del limite di finanziabilità del mutuo fondiario al momento della sua stipula, quanto e proprio della conseguente nullità del contratto.
Per la Corte, in definitiva, affinché risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso, non occorre l’accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe, anzi, la coscienza della nullità dell’atto compiuto, esclusa per definizione dall’ art. 1424 c.c. – mentre occorre considerare l’intento pratico da esse sostanzialmente perseguito, verificando che gli effetti del diverso contratto, in cui quello originariamente voluto può convertirsi, siano idonei a realizzare in tutto o in parte quell’intento: questo aspetto è degno di particolare rilievo nella fattispecie oggetto di giudizio, considerando la solidità della garanzia reale che il mutuo ipotecario è comunque in grado di fornire, anche senza gli indubbi vantaggi additivi propri del mutuo fondiario.