Il liquidatore di una società cooperativa non ha il potere di imporre versamenti ai soci per il ripianamento dei debiti sociali.
Infatti, a fronte del principio generale di esclusione della responsabilità personale del socio nelle società di capitali, che trova applicazione anche con riferimento alle società cooperative, non è consentito porre a carico del singolo socio una quota del debito sociale, sia pure al fine di evitare l’inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico, essendo consentito di chiedere proporzionalmente solo i versamenti ancora dovuti sulle rispettive partecipazioni.